Nautica e Fisco 2021, navigazione in alto mare: Iva sì o Iva no?

Ecco le novità che potrebbero essere contenute nella legge di bilancio 2021

12 December 2020 | di Stefano Comisi
Il Salone Nautico di Genova

Secondo il disegno di legge di bilancio 2021, si considera “adibita alla navigazione in alto mare” la nave che nell’anno solare precedente ha superato il limite delle acque territoriali in almeno il 70% dei viaggi effettuati. Di norma, ciò avviene oltrepassando le 12 miglia nautiche dalla costa, in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. Lo stesso criterio è valido anche se il porto di partenza e quello di arrivo appartengono allo Stato o all’Unione europea, indipendentemente dalla lunghezza del viaggio.

Per il secondo anno consecutivo, dunque, la legge di bilancio si occuperà del regime Iva nel settore nautico. Come abbiamo ampiamente illustrato in precedenza, dal 1° novembre 2020 è entrato in vigore il nuovo regime di tracciamento della navigazione al di fuori delle acque territoriali delle imbarcazioni da diporto oggetto di noleggio (anche oltre i 90 giorni di durata del contratto). Tutto era nato con due articoli contenuti nella legge di bilancio 2000.

Una nuova norma sulla non imponibilità Iva, attualmente contenuta nell’art. 127 del disegno di legge di bilancio 2021 (non ancora approvato dal Parlamento), modificherà (se approvata) l’art. 8 bis della legge Iva nazionale.

Tale articolo regola le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle navi adibite alla navigazione in alto mare: l’agevolazione Iva riguarda non solo la compravendita della nave ma anche diverse categorie di operazioni commerciali relative alla fornitura delle dotazioni di bordo o al vettovagliamento dell’imbarcazione, oltre a svariati servizi quali la costruzione, la manutenzione, la riparazione e l’allestimento dello scafo e degli interni, nonché la locazione e il noleggio.

Il nuovo regime sostituirà le modalità di prova della navigazione in alto mare attualmente utilizzate, che prevedono la produzione di una consistente mole di documentazione da parte dell’armatore. Tuttavia, resterà un’ottima e cautelativa abitudine: quella di ordinare e conservare per almeno 5 anni tutti gli incartamenti precedentemente previsti.

Se un soggetto passivo Iva vorrà avvalersi della facoltà di acquistare o importare in regime di non imponibilità dell’imposta, dovrà rilasciare una precisa dichiarazione che attesti che la navigazione è avvenuta per oltre il 70% in “alto mare”.

Qualora, a consuntivo, il requisito non risultasse essere stato soddisfatto, si dovrà procedere ad una regolazione dell’Iva mediante note di variazione del fornitore. Il modello di dichiarazione per fruire della non applicazione dell’Iva sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate. Le nuove regole entreranno quindi in vigore trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto modello. Sono previste notevoli sanzioni in caso di mancato riscontro di quanto in precedenza dichiarato. Le violazioni potranno riguardare i committenti ma anche i fornitori.

 

Stefano Comisi (Studio Armella & Associati)

Emanuele Greco

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