Le prove della navigazione extra Ue per charter e leasing nautici sono uguali in tutta l’Unione europea?

Le prove della navigazione extra Ue per charter e leasing nautici: anche la Francia si adegua ai nuovi parametri Iva

8 November 2020 | di Stefano Comisi

Il 29 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente quali sono i mezzi di prova dell’effettiva navigazione al di fuori delle acque territoriali Ue di imbarcazioni non natanti. Ricordiamo che tali prove, necessarie per tutti i contratti sottoscritti dopo il 1° novembre 2020, sono finalizzate a usufruire dell’esenzione Iva per la relativa quota di navigazione.

L’Agenzia non aveva ancora chiarito agli addetti ai lavori quali fossero i documenti da conservare in caso di noleggio non a breve termine (ossia superiore ai 90 giorni). Ebbene, in tal caso sarà necessario esibire il contratto, nonché i dati (cartacei o digitali) del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo, oppure, in assenza di questi ultimi, di un registro vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati.

I proprietari di imbarcazioni dotate di strumenti di tracciamento satellitare dovranno fornire anche i dati (A.I.S. o equivalenti) e le informazioni estratti dai sistemi di navigazione o dei trasponder in uso. In macanza di essi, sarà richiesto uno degli elementi di prova già previsto per i contratti a breve termine di imbarcazioni prive di sistemi di tracciamento satellitare, definiti a giugno da un precedente intervento delle Entrate (fotografie digitali di due punti nave per ogni settimana, fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento per l’ormeggio dell’unità da diporto presso porti al di fuori dell’Unione e analoga documentazione attestante acquisti di beni o servizi relativi all’unità presso esercizi commerciali al di fuori dell’Unione).

Sarà inoltre possibile avvalersi di una dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione (c.d. “dichiarazione di non imponibilità anticipata”) attestante la navigazione della stessa in acque extra Ue per ogni anno di durata del contratto. In tal caso la quota di esenzione Iva della prestazione sarà provvisoriamente calcolata, in modo che si possa emettere una fattura il più possibile corretta (salvo verifica a consuntivo). Tale innovazione di sistema, prevista già nella legge di Bilancio 2020, è stata principalmente determinata dalla procedura di infrazione promossa nel 2019 dalla Commissione europea, che ha giudicato troppo arbitraria la precedente determinazione forfettaria della quota di navigazione extra Ue utilizzata dall’Agenzia delle Entrate.

Occorre ricordare che tale modalità è ancora fruibile per tutti i contratti di noleggio sottoscritti fino al 31 ottobre 2020. Negli ultimi mesi, la riforma appena illustrata è stata oggetto di forti critiche da parte degli operatori e delle associazioni di categoria, preoccupate per un ulteriore indebolimento del settore nautico, già gravato dall’attuale situazione emergenziale, e per il pericolo di fuga di potenziali clienti verso altri “porti” europei alla ricerca di migliori condizioni contrattuali.

Le istituzioni Ue non prevedono favoritismi per nessun Paese membro, pertanto si auspica che eventuali difformità di politiche fiscali nel settore nautico vengano ugualmente stigmatizzate, come avvenuto per l’Italia. Ma come si comportano i nostri vicini di casa con riferimento alla stessa esenzione Iva? In Francia, fino a oggi, l’amministrazione fiscale ha consentito di scegliere tra due regimi:

  1. riduzione forfettaria al 50% sull’intero contratto (sostanzialmente un’aliquota al 10%, una vera e propria “flat tax”)
  2. riduzione basata sul reale utilizzo dell’imbarcazione al di fuori delle acque Ue (regime scelto molto di rado).

Per accedere all’opzione 1 è necessario dimostrare di aver raggiunto (almeno una volta) le acque extraterritoriali. Tale regime è sempre apparso molto vantaggioso, tuttavia, il 6 novembre anche in Francia è stata varata una riforma, rinviata per mesi a causa dell’emergenza Covid. Il testo legislativo appena approvato prevede mezzi di prova del tutto equiparabili a quelli già in vigore in Italia dal 1° novembre, quantomeno ponendo fine al pericolo di una “fuga” verso i porti francesi.

Molto più restrittiva, invece, è già da tempo la legislazione spagnola: l’amministrazione fiscale non fa distinzione tra navigazione entro e fuori dalle acque territoriali e applica un’aliquota fissa al 21% su tutto il contratto di noleggio.

 

Stefano Comisi

Studio Armella & Associati

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