Requisiti formali per l’utilizzo di imbarcazioni e navi da diporto a fini commerciali
L’utilizzo commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto deve essere specificamente indicato e annotato nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto e riportato nella licenza di navigazione
Con il graduale ritorno alla normalità dopo l’emergenza Covid-19, si è registrata una repentina crescita della domanda di unità da diporto in locazione o noleggio, anche da parte di utenti (spesso) occasionali. In questo positivo scenario di mercato assume assoluta rilevanza, per gli operatori del settore, il rispetto delle formalità richieste dalla legge nell’impiego delle unità da diporto a fini commerciali (locazione e noleggio, appunto), anche in considerazione delle gravose conseguenze previste in caso di violazione delle stesse.
Tra le fattispecie di esercizio abusivo dell’attività commerciale sanzionate dall’art. 55 del c.d. Codice della Nautica da Diporto (di seguito Cod. Dip.) si segnala quella consistente nella diversità tra l’attività effettivamente svolta dall’unità e quella riportata sulla licenza di navigazione. L’utilizzo commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto, infatti, deve essere specificamente indicato e annotato nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (di seguito anche ATCN) e riportato nella licenza di navigazione.
Ciò è espressamente previsto dall’art. 2, comma 2, del Cod. Dip. “L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto – si legge – è annotata nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società esercenti le suddette attività commerciali, e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione”.
Il Cod. Dip. prevede, inoltre, che il contratto di locazione o di noleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto debba essere redatto per iscritto (a pena di nullità) e che debba essere conservato a bordo in originale o in copia conforme (artt. 42 e 47 Cod. Dip.). Qualora in sede di accertamento (compiuto sovente nel corso della navigazione) emerga che l’unità da diporto svolga in concreto un’attività commerciale diversa da quella indicata nell’Archivio telematico centrale e riportata nella licenza di navigazione, la legge prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 2.775 ad un massimo di 11.017 euro.
La legge richiede agli operatori del settore una particolare attenzione nell’impiego delle unità da diporto in conformità alla loro dichiarata destinazione d’uso. Nella prassi, tuttavia, non è infrequente riscontrare una certa approssimazione nella redazione dei contratti di noleggio e locazione (e in alcuni casi estremi anche l’assenza degli stessi). Ciò ha un duplice effetto negativo per l’operatore del settore, poiché aumenta il rischio di subire una contestazione da parte dell’autorità pubblica e specularmente diminuisce le possibilità di opporvi un’efficace difesa.
È dunque di fondamentale importanza avere ben presenti le differenze esistenti tra la locazione e il noleggio ed impiegare i relativi contratti in maniera appropriata rispetto all’effettivo uso dell’unità. Nella locazione il locatore dell’unità cede, verso corrispettivo e per un periodo di tempo determinato, il godimento della stessa al locatario, il quale esercita la navigazione in prima persona e ne assume la responsabilità e i rischi.
Nel noleggio, invece, il noleggiante, a fronte del pagamento del nolo, si impegna a mettere l’unità da diporto a disposizione del noleggiatore per un periodo da trascorrere a scopo ricreativo, in navigazione o da fermo e alle condizioni stabilite nel contratto. L’unità noleggiata resta nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.
In conclusione, la corretta redazione, sia da un punto di vista formale che contenutistico, dei contratti per l’utilizzo delle unità da diporto a fini commerciali è imprescindibile per garantire il rispetto della normativa del Cod. Dip. e costituisce la migliore, se non l’unica, misura per scongiurare il rischio delle pesanti sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa.
Saverio Mignone – Avvocato, Partner BW&CO (Italy)
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