Regime IVA agevolato per le crociere

A Milano interessante sentenza tributaria in materia di trasporto marittimo-turistico

29 March 2019 | di Stefano Comisi
Navi da crociera a Genova
Navi da crociera a Genova

Una società di diritto italiano, facente capo ad una multinazionale francese, organizzava brevi crociere nei canali di Venezia, nel mare Adriatico e lungo il Po. Applicando la normativa IVA allora vigente, la società emetteva fatture nei confronti della capogruppo francese, in regime di esenzione IVA relativamente alle attività di trasporto passeggeri nell’area urbana di Venezia (vale a dire entro 50 km dal territorio cittadino) e con IVA agevolata al 10% relativamente ai trasporti extra urbani, fluviali e marittimi.

La vicenda, diventata oggetto di un contenzioso tributario, risale al 2012. Per tale annualità di imposta l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento, chiedendo una maggiore IVA per quasi 700.000 euro (comprese sanzioni e interessi). Il Fisco, infatti, riteneva erroneamente qualificati i servizi offerti dalla società italiana, per i quali l’attività di trasporto passeggeri appariva solamente strumentale al godimento di altre prestazioni. A bordo delle navi, infatti, venivano offerti servizi ricreativi e di tipo “turistico”, quali drink di benvenuto, animazione, cene con il comandante e personale dedicato ai passeggeri. Servizi tipici di una crociera, dunque.

Per tale motivo l’Agenzia, nell’atto di accertamento, applicava l’IVA per i servizi di intrattenimento, non prevedendo alcuna esenzione o regime agevolato. La società ha però presentato un ricorso contro l’atto dell’Agenzia delle Entrate e nel gennaio 2019 è arrivata la sentenza di accoglimento del ricorso pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, giudice di primo grado. I giudici meneghini, infatti, pur concordando con la qualificazione dei servizi offerti dalla società all’interno del settore crocieristico, hanno confermato il regime IVA scelto in prima battuta dalla ricorrente, in armonia con la normativa europea in materia. Una direttiva UE del 2010, infatti, definisce approfonditamente la nozione di “crociera”, qualificandola, innanzitutto, come “servizio di trasporto“. Bene aveva fatto, quindi, la società a tassare le proprie prestazioni come tali.

La sentenza costituisce un precedente importante per tutto il settore delle navi da crociera e, ragionando per via analogica, anche per chi esercita attività di charter nautico. Occorre però segnalare come la legge di bilancio 2017 abbia ristretto il regime delle esenzioni in materia di trasporto passeggeri in aerea urbana ai soli “veicoli da piazza” (tipicamente i taxi). Per tutti gli altri mezzi è prevista l’aliquota IVA agevolata del 5%. Possono essere, tuttavia, assimilati ai taxi anche alcune tipologie di natanti (i cosiddetti “taxi acquei”, le gondole). Tali mezzi, secondo l’Agenzia delle Entrate, che si è espressa sul tema nel luglio 2018, possono usufruire del regime di esenzione se costituiscono l’unica alternativa praticabile in un determinato territorio urbano.

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