Locazione e noleggio di unità da diporto: illegittimo l’obbligo di iscrizione al R.U.D.L.N.

Una sentenza del Consiglio di Stato fa gioire gli operatori lombardi: non vi è obbligo di iscrizione al Registro delle unità da diporto adibite a locazione e/o noleggio

7 February 2018 | di Maria Elena Iafolla
Noleggio - immagine aerea del Lago di Garda (fonte www.gyc.it)
Noleggio - immagine aerea del Lago di Garda (fonte www.gyc.it)

Il Consiglio di Stato con una sentenza ha definito illegittimo l’obbligo di iscrizione al Registro delle unità da diporto adibite a locazione e/o noleggio previsto dalla Regione Lombardia, il cosiddetto “R.U.D.L.N.”. Si è posto così fine ad una diatriba annosa,  certamente giuridica ma dalle notevoli conseguenze pratiche, soprattutto per gli operatori lombardi, per anni vincolati all’iscrizione nel Registro per lo svolgimento della propria attività.

CHE COS’È IL “R.U.D.L.N.”

Il Registro delle unità da diporto adibite a locazione e/o noleggio, questo il nome completo, è stato istituito con decreto della Regione Lombardia nel 1998, in attuazione di una disposizione nazionale (il Decreto Legge 535/1996, art. 10 comma 10) che demandava alle autorità locali la disciplina in materia di utilizzo di natanti da diporto “per l’esercizio della locazione e del noleggio con finalità ricreative ed usi turistici”.

Il competente ufficio regionale, l’Autorità di Bacino Laghi di Garda e di Idro, ha dunque sempre ritenuto autorizzato a svolgere attività professionale di locazione e noleggio di natanti da diporto soltanto chi utilizzi unità iscritte nel R.U.D.L.N., previo periodico esame tecnico. Gli operatori lombardi, così, sono stati costretti per anni ad affrontare costi per l’iscrizione e per le verifiche da parte di organismi certificati, al fine di ottenere i cosiddetti “verbali di idoneità”, vincoli che, invece, non venivano imposti dalle rispettive Regioni a quelli veneti e trentini operanti sulle altre sponde del Garda.

IL CONTENZIOSO E LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il contenzioso, prima in sede civile e poi in sede amministrativa, è stato promosso dalla Garda Yachting Charter, alla quale nel 2015 l’Autorità di Bacino aveva inibito di proseguire l’attività con natanti non iscritti al RUDLN.

Il Consiglio di Stato ha accolto le richieste della società, riconoscendo che:

  • la normativa su cui il R.U.D.L.N. fondava la propria legittimità (il Decreto del 1996) è stata espressamente abrogata dal Codice della Nautica da Diporto intervenuto nel 2005
  • il Codice del 2005 demandava, inoltre, ad un regolamento ministeriale la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto, così escludendo qualsiasi spazio di competenza regionale
  • l’iscrizione delle unità da diporto in appositi registri veniva esplicitamente riferita alle sole navi ed imbarcazioni, nulla dicendo invece circa il natante da diporto (cioè “ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri”). Anzi, con la specificazione che l’unità allora iscritta in un registro potesse esserne cancellata “per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti”.

La previgente disciplina regionale sarebbe stata dunque, secondo il Consiglio di Stato, abrogata per incompatibilità con la successiva normativa statale, che per sua natura prevale sulle disposizioni locali.

Gli operatori lombardi, a questo punto, non più vincolati all’iscrizione nel Registro, parrebbero anche pensare ad azioni risarcitorie nei confronti delle autorità regionali per gli oneri burocratici ed i costi sopportati negli ultimi 13 anni.

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