Verifica della destinazione all’alto mare e applicazione del regime di non imponibilità Iva per le forniture a unità navali
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in relazione a navi destinate alla navigazione in alto mare possono beneficiare della non imponibilità Iva subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione preventiva dell’armatore circa la destinazione dell’unità
Verifica della destinazione all’alto mare e applicazione del regime di non imponibilità Iva per le forniture a unità navali
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in relazione a navi destinate alla navigazione in alto mare possono beneficiare della non imponibilità Iva subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione preventiva dell’armatore circa la destinazione dell’unità
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Accedi RegistratiIn materia di regime Iva applicabile alle forniture di beni e servizi destinate a navi adibite alla navigazione in alto mare, la verifica della destinazione effettiva dell’unità navale può, in talune circostanze, essere effettuata entro il termine dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo del mezzo, anziché con riferimento all’anno del varo.
Tale interpretazione si fonda sulla necessità di considerare la concreta entrata in servizio della nave quale parametro rilevante per l’accertamento della condizione richiesta dall’art. 8-bis del d.p.r. 633/1972 (Legge nazionale Iva) ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità dell’imposta sul valore aggiunto.
In base a tale disposizione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in relazione a navi destinate alla navigazione in alto mare possono beneficiare della non imponibilità Iva subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione preventiva dell’armatore circa la destinazione dell’unità. A tal fine, la verifica consuntiva sul rispetto del requisito dell’alto mare deve essere effettuata sulla base dell’effettivo utilizzo della nave nel corso dell’anno solare.
In presenza di situazioni che impediscano la messa in servizio dell’unità navale nell’anno del varo o in quello immediatamente successivo, è ammissibile un differimento della verifica, da condurre al termine dell’anno solare in cui l’imbarcazione risulti effettivamente impiegata in navigazione, purché ricorrano condizioni oggettive idonee a giustificare tale posticipo.
Studio legale Armella & Associati
