Speciale Assicurazioni – Tutto quello che c'è da sapere per tutelare la vostra barca

La nuova rubrica di Liguria Nautica vi aiuterà a scoprire tutti i segreti sull'assicurazione della vostra barca, per fornirvi un aiuto concreto attraverso la giungla normativa italiana

Cos’è una Polizza Corpi? Sono coperto se urto un tronco mentre sono in navigazione a 30 nodi? Cosa vuol dire “nuovo per vecchio”? Il mondo dell’Assicurazione della nautica da diporto è un tema troppo spesso trascurato, considerato un settore specializzato ristretto a pochi addetti. Così noi ignari Armatori siamo obbligati ad affidarci a professionisti, solitamente agenti e broker, per trovare le giuste coperture assicurative per nostre imbarcazione e poter navigare (e dormire!!) tranquilli.

Liguria Nautica inaugura una nuova rubrica dedicata all’intricato e complesso mondo delle assicurazioni marittime. Per farlo lasceremo parlare la nostra esperta, In Young Shing, che ha da poco ultimato un Master Universitario di I Livello in Assicurazioni Marittime e Trasporti Masmet presso l’Università degli Studi di Genova, e attualmente lavora nel settore dell’intermediazione assicurativa marittima.

 

La sua tesi di laurea dal titolo La copertura corpi e macchine nella nautica da diporto. Analisi di un caso concreto, relatori la Prof.ssa Giorgia M. Boi della Facoltà di Economia e Luigi Alzona broker yacht di Cambiaso Risso, sarà la nostra fonte per spiegarvi tutto quello che c’è da sapere sull’assicurazione della vostra barca.

 

Inizieremo con un focus dedicato all’assicurazione marittima “Corpi e Macchine”, la  copertura nata per tutelarsi da eventuali danni diretti subiti dalla propria imbarcazione, cercando prima di spiegare cosa sia e successivamente i prodotti assicurativi disponibili sul mercato italiano.

 

Oggetto della copertura Corpi e Macchine

 

La copertura cosiddetta “Corpi e Macchine” è una delle principali forme di assicurazioni marittime. Secondo le definizioni generali, si tratta del contratto di assicurazione che, tutelando il contraente dai rischi della navigazione, pone ad oggetto della copertura, quale interesse assicurabile, il bene nave e, più precisamente, lo scafo con tutte le sue pertinenze ed accessori, l’apparato motore con i relativi ausiliari e pezzi di rispetto, nonché le dotazioni di consumo.

 

Si tratta pertanto di un’assicurazione contro i danni, in forza della quale l’Assicuratore si impegna ad indennizzare il contraente che subisca danni materiali diretti che possano occorrere al bene assicurato, secondo i termini e le condizioni precisate nel regolamento contrattuale, ma che, in linea di massima, sono volte a tutelare l’assicurato in caso di perdita o avaria del bene assicurato.

Occorre tuttavia specificare come, nel particolare settore della nautica da diporto, le assicurazioni corpi e macchine, oltre a fornire la copertura dai rischi della navigazione, vengono spesso estese anche alla copertura di rischi diversi e non strettamente connessi alla navigazione, soprattutto per le fasi (che possono essere estese nel tempo) di giacenza e di ricovero delle imbarcazioni in mare e a terra.

Contrariamente alla copertura per la responsabilità civile, l’assicurazione “corpi” relativa alle unità da diporto non ha carattere obbligatorio, essendo il bene assicurato, in tal caso, riconducibile unicamente all’armatore.

Valore assicurato

Valore commerciale o valore stimato? Per quanto concerne il valore assicurato, secondo la comune prassi assicurativa, l’unità da diporto viene assicurata per il suo valore commerciale al momento della stipulazione del contratto, facendo ricorso allo strumento della polizza stimata e, pertanto, alla disciplina risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 1908, c.c e 515, c. 2°, cod. nav.3: infatti, mentre la prima norma stabilisce, in virtù del principio indennitario, che in sede di liquidazione di un sinistro, il bene assicurato/danneggiato deve essere valutato secondo il valore commerciale che esso ha al momento dell’accertamento del danno, la richiamata disposizione del codice della navigazione chiarisce che, con riferimento all’assicurazione marittima corpi e macchine, la dichiarazione di valore contenuta nella polizza si presume equivalente a stima, in assenza di un accordo delle parti in senso contrario.

 

Se l’imbarcazione è usata la determinazione del valore commerciale dell’imbarcazione viene solitamente affidata all’opera di un perito incaricato dalla Compagnia assicuratrice che intende fornire la copertura corpi e macchine e, con l’attribuzione della stima, le parti determinano preventivamente l’importo dell’indennizzo che gli Assicuratori sono tenuti a liquidare in caso di perdita totale (al netto, ovviamente, di eventuali franchigie), eliminando pertanto possibili controversie sull’accertamento del valore effettivo del bene e svincolando il valore dello yacht dalle possibili variazioni che potrebbe subire, nel corso degli anni, per mutamenti delle condizioni del mercato.

Dopo questo breve assaggio sul mondo delle assicurazioni, nei prossimi articoli  approfondiremo altri argomenti sul tema, a partire da un’analisi attenta del modello italiano e le sue differenza con quello inglese e quello statunitense.

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