A cura di Stefano Comisi

Regime Iva e tutela autoriale delle opere di design nautico

Affinché un’opera di design industriale risulti tutelata dal diritto d’autore, è richiesta l’esistenza di un valore artistico sostanziale

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L’ideazione di opere di design nautico e la concessione al costruttore di una licenza esclusiva sull’opera non integrano una cessione esente Iva. Si tratta di un'ipotesi derogatoria rispetto a quanto disposto dall’art. 3, comma 4, lett. a), d.P.R. 633/1972 (legge nazionale Iva), che esclude dal novero delle prestazioni di servizi soggette a Iva le "cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari". Il riconoscimento dell’esenzione presuppone l’effettiva sussistenza di un’opera protetta ai sensi della normativa in materia (l. 633/1941, legge sul diritto d’autore).

Affinché un’opera di design industriale risulti tutelata dal diritto d’autore, è richiesta l’esistenza di un valore artistico sostanziale. Questo requisito tipico distingue il design industriale dalle altre opere dell’ingegno, per le quali è richiesto il solo "carattere creativo", rendendone più rigorosa la qualificazione giuridica.

In assenza di elementi idonei a dimostrare il valore artistico autonomo dell’opera, nonché in mancanza di registrazione della stessa nei registri pubblici, l'attività svolta dal designer si configura come una semplice prestazione di servizi resa nell’ambito dell’esercizio abituale di un’attività professionale (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 540/2020) e in quanto tale qualificabile come obbligazione di fare e dunque rientrante nell’ambito di applicazione dell’Iva (art. 3, comma 1, d.P.R. 633/1972).

Infine, qualora l’opera sia realizzata su richiesta individuale del committente e non sia destinata alla produzione industriale in serie, essa non può comunque essere qualificata come opera protetta dal diritto d’autore neppure in presenza di un valore artistico intrinseco. In tali casi, infatti, manca il requisito dell’industrialità, considerato elemento essenziale per la tutela delle opere di disegno industriale (Cass., 23 marzo 2017, n. 7477).

 

Studio Armella & Associati