Regime fiscale dei redditi da lavoro marittimo su navi estere
Il regime fiscale applicabile ai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera straniera rappresenta un’importante eccezione al principio generale della tassazione dei redditi dei soggetti fiscalmente residenti in Italia
Regime fiscale dei redditi da lavoro marittimo su navi estere
Il regime fiscale applicabile ai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera straniera rappresenta un’importante eccezione al principio generale della tassazione dei redditi dei soggetti fiscalmente residenti in Italia
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Accedi RegistratiIl regime fiscale applicabile ai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera straniera rappresenta un’importante eccezione al principio generale della tassazione dei redditi dei soggetti fiscalmente residenti in Italia. In base a quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), infatti, i redditi da lavoro dipendente percepiti da lavoratori marittimi residenti in Italia non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF qualora l’attività lavorativa sia prestata su navi battenti bandiera straniera per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi (Corte di Giustizia Tributaria di appello per la Toscana, sentenza n. 277/2024).
Il requisito temporale dei 183 giorni si riferisce al tempo effettivamente trascorso, nell’arco di un anno di imposta, in territorio o acque non nazionali. Il computo di tale periodo non si limita esclusivamente ai giorni di navigazione reale ma può includere anche attività preparative alla prestazione marittima, purché funzionalmente collegate all’attività lavorativa svolta all’estero. Il corrispondente accertamento deve basarsi su elementi oggettivi e documentali, non potendo l’amministrazione finanziaria prescindere da una valutazione analitica della situazione concreta del contribuente.
Il riconoscimento del beneficio fiscale non è condizionato dalla cittadinanza del lavoratore, bensì dalla sua residenza fiscale. Pertanto, anche cittadini stranieri fiscalmente residenti in Italia possono beneficiare del regime agevolato ai sensi della disciplina sovraesposta (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 112/2023). Peraltro, è importante precisare che il marittimo residente fiscale in Italia che detenga investimenti patrimoniali o attività finanziarie all’estero è comunque tenuto alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, permanendo l’adempimento di tale obbligo indipendentemente dal regime fiscale applicabile ai redditi da lavoro dipendente.
Studio Armella & Associati