Il regime doganale di ammissione temporanea per le unità da diporto
Il regime di ammissione temporanea è subordinato alla condizione che i beni siano successivamente riesportati o vincolati a un diverso regime doganale entro un periodo prestabilito
Il regime doganale di ammissione temporanea per le unità da diporto
Il regime di ammissione temporanea è subordinato alla condizione che i beni siano successivamente riesportati o vincolati a un diverso regime doganale entro un periodo prestabilito
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Accedi RegistratiIl regime di ammissione temporanea consente l’ingresso nelle acque doganali dell’Unione europea di unità da diporto appartenenti a soggetti stabiliti al di fuori dell’area unionale, con esenzione totale o parziale dai dazi doganali e dall’IVA. Tale beneficio è subordinato alla condizione che i beni siano successivamente riesportati o vincolati a un diverso regime doganale entro un periodo prestabilito.
Sebbene l’agevolazione sia riconosciuta unicamente in presenza della titolarità o del controllo diretto dell’imbarcazione da parte di un soggetto non residente nell’Unione, è comunque ammesso, al ricorrere di talune condizioni, l’utilizzo da parte di soggetti stabiliti nell’UE. In particolare, è necessario che vi sia un’autorizzazione scritta del proprietario extraunionale e che la durata della permanenza nel territorio doganale unionale non ecceda i diciotto mesi dalla data di ingresso.
Durante tale periodo sono consentiti esclusivamente interventi tecnici e modifiche necessarie a garantire l’efficienza operativa dell’unità. Il regime di ammissione temporanea si considera regolarmente "appurato" con la riesportazione dell’imbarcazione o con il suo assoggettamento a un diverso regime doganale. Il mancato rispetto del termine di diciotto mesi può configurare una violazione qualificabile come contrabbando, con l’applicazione di sanzioni comprese tra il 100% e il 200% dei diritti doganali dovuti (art. 83 DNC).
Al fine di prevenire contestazioni ed evitare l’insorgere di responsabilità amministrative o penali, è necessario che le autorità competenti siano poste nelle condizioni di individuare agevolmente e univocamente l’unità da diporto, sia all’atto dell’ingresso nel territorio unionale, sia per tutta la durata della permanenza, fornendo al contempo idonea documentazione.
Studio Armella & Associati