A cura di Stefano Comisi

Obblighi dichiarativi ai fini IVA per i charter in navigazione in alto mare

In materia di locazione finanziaria di unità da diporto idonee alla navigazione in alto mare, la normativa fiscale nazionale in tema di IVA prevede l’obbligo di presentazione di una dichiarazione consuntiva finalizzata alla determinazione della quota di corrispettivo non imponibile

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CRN M/Y 141
A cura di Stefano Comisi

Obblighi dichiarativi ai fini IVA per i charter in navigazione in alto mare

In materia di locazione finanziaria di unità da diporto idonee alla navigazione in alto mare, la normativa fiscale nazionale in tema di IVA prevede l’obbligo di presentazione di una dichiarazione consuntiva finalizzata alla determinazione della quota di corrispettivo non imponibile

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In materia di locazione finanziaria di unità da diporto idonee alla navigazione in alto mare, la normativa fiscale nazionale in tema di imposta sul valore aggiunto (IVA) prevede l’obbligo di presentazione di una dichiarazione consuntiva finalizzata alla determinazione della quota di corrispettivo non imponibile. Tale obbligo sorge in applicazione del disposto dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e bis del d.p.r. 633/1972 (legge nazionale IVA).

La dichiarazione deve essere trasmessa entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha inizio l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione, intendendosi per tale il primo anno di concreta messa in servizio per la navigazione. All’interno della dichiarazione deve essere indicata la percentuale di navigazione svolta in acque extracomunitarie, elemento determinante ai fini del calcolo della parte del canone di leasing esclusa da imposizione Iva.

Con riferimento alle imbarcazioni non ancora operative alla data del 31 gennaio dell’anno immediatamente successivo alla stipula del contratto, l’obbligo dichiarativo può essere differito all’anno seguente, da intendersi come quello in cui si realizza l’effettivo impiego del bene. Tale impostazione è stata confermata da consolidato orientamento interpretativo secondo cui l'effettivo utilizzo, inteso come attività concreta di navigazione in alto mare, costituisce il presupposto temporale per l’esercizio della verifica consuntiva.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nei casi in cui l’imbarcazione risulti ancora in costruzione nel corso dell’anno contrattuale, la valutazione circa la navigazione in acque internazionali deve avvenire al termine dell’anno solare in cui inizia il suo impiego effettivo. Tale interpretazione si fonda sulla necessità di ancorare l’esenzione dall’imposta alla verifica sostanziale dell’utilizzo dell’unità per finalità di navigazione in alto mare, coerentemente con la ratio dell’articolo sopramenzionato.

 

Studio legale Armella & Associati