Esclusi dal credito d’imposta per armatori gli emolumenti corrisposti dopo l’imbarco
Il credito d’imposta non spetta per le ritenute Irpef relative a somme versate che non rientrano tra i redditi da lavoro dipendente
Esclusi dal credito d’imposta per armatori gli emolumenti corrisposti dopo l’imbarco
Il credito d’imposta non spetta per le ritenute Irpef relative a somme versate che non rientrano tra i redditi da lavoro dipendente
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Accedi RegistratiNo al credito d’imposta per pagamenti dell’armatore effettuati dopo l’imbarco. Con la risposta a interpello n. 253 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito di cui all’articolo 4 del D.L. n. 457/1997 spetta esclusivamente in relazione alle somme corrisposte dall’armatore a titolo di retribuzione per lavoro dipendente nei periodi in cui il personale risulti effettivamente imbarcato. Sono pertanto escluse dall’agevolazione le somme corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in quanto non qualificabili come retribuzioni per lavoro dipendente erogate durante il periodo di effettivo imbarco.
Agli armatori che impiegano personale di bordo su navi iscritte nel cosiddetto Registro Internazionale spetta un credito d’imposta pari all’Irpef dovuta sui compensi erogati. Questo credito consente all’armatore, in qualità di sostituto d’imposta, di azzerare le ritenute fiscali altrimenti dovute. Nel quesito in commento una compagnia di navigazione aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile includere nel calcolo del credito d’imposta spettante le ritenute Irpef trattenute su somme corrisposte ad un lavoratore dimissionario (pertanto non più imbarcato) a titolo di "indennità sostitutiva del mancato preavviso", di "incentivo all’esodo" e di "transazione novativa".
Le modalità di tassazione di tali somme sono invece disciplinate dagli articoli 17 e 19 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), che prevedono un regime di imposta separato e generalmente più favorevole rispetto a quello ordinario. La questione sollevata dalla compagnia riguarda in particolare la possibilità di ricondurre tali emolumenti alla nozione di "redditi di lavoro dipendente". Secondo la società, l’iscrizione della nave nel Registro Internazionale avrebbe giustificato l’estensione dell’agevolazione anche con riferimento a tali emolumenti.
Il Registro Internazionale, istituito per contrastare il fenomeno delle c.d. "bandiere di comodo", consente, previa autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’iscrizione "delle navi adibite esclusivamente a traffici ed a commerci internazionali". Per incentivare tale iscrizione la normativa prevede appunto specifici benefici fiscali e contributivi, tra cui l’esenzione Irpef sulle retribuzioni dei marittimi imbarcati e l’esonero, totale o parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
In risposta al quesito presentato dalla società istante, l’Agenzia ha precisato che per poter beneficiare del credito d’imposta le somme devono essere state corrisposte a titolo di retribuzione per lavoro dipendente al personale di bordo durante il periodo in cui il lavoratore risultava effettivamente imbarcato su una nave iscritta nel Registro Internazionale. Il credito d’imposta, pertanto, non spetta per le ritenute Irpef relative a somme versate all’ex dipendente che non rientrano tra i redditi di lavoro dipendente.
Studio Armella & Associati