Nozione di “utilizzo” dell’imbarcazione ai fini Iva nel leasing nautico: rilevanza delle soste tecniche e dell’inattività
Non si configura utilizzo nei soli casi in cui l’unità si trovi in cantiere per interventi di manutenzione oppure in presenza di motivi tecnici che ne impediscano oggettivamente la navigazione
Nozione di “utilizzo” dell’imbarcazione ai fini Iva nel leasing nautico: rilevanza delle soste tecniche e dell’inattività
Non si configura utilizzo nei soli casi in cui l’unità si trovi in cantiere per interventi di manutenzione oppure in presenza di motivi tecnici che ne impediscano oggettivamente la navigazione
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Accedi RegistratiNel contesto della locazione finanziaria (leasing) di imbarcazioni da diporto, la nozione di "utilizzo" riveste un ruolo centrale ai fini del calcolo dell’Iva applicabile ai canoni periodici. Secondo l’interpretazione consolidata dell’Amministrazione finanziaria, non si configura utilizzo nei soli casi in cui l’unità si trovi in cantiere per interventi di manutenzione oppure in presenza di motivi tecnici che ne impediscano oggettivamente la navigazione (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 430/2023).
Più precisamente non è dovuta l’Iva sui canoni riferiti al periodo durante il quale l’imbarcazione è oggetto di spostamenti per ragioni tecniche, correlate, ad esempio, a operazioni di manutenzione. In tale prospettiva, i trasferimenti sono equiparati, sotto il profilo fiscale, alla navigazione in acque extraunionali, non imponibile ai fini Iva (Agenzia delle Entrate, prot. n. 341339/2020).
È invece ricompreso nella nozione di utilizzo e pertanto soggetto a imposizione l’intervallo di tempo in cui l’imbarcazione stazioni in porto o in rimessaggio, qualora tale inattività derivi da una libera scelta del locatario, prescindente da esigenze tecniche o manutentive. La mera permanenza in acque unionali, anche in assenza di attività di navigazione, è quindi sufficiente a integrare un utilizzo fiscalmente rilevante. Tale impostazione mira a prevenire condotte elusive che potrebbero derivare da un’estensione indiscriminata del regime di esenzione.
Studio Armella & Associati