A cura di Stefano Comisi

Adempimenti formali e condizioni sostanziali ai fini dell’esenzione accise sul carburante

Il regime accise sul carburante utilizzato nella navigazione marittima prevede un’esenzione per i carburanti impiegati nello svolgimento di attività di natura commerciale

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Il regime accise sul carburante utilizzato nella navigazione marittima prevede un’esenzione per i carburanti impiegati nello svolgimento di attività di natura commerciale

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Il regime accise sul carburante utilizzato nella navigazione marittima è disciplinato dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise, TUA), che prevede, in linea generale, un’esenzione per i carburanti impiegati nello svolgimento di attività di natura commerciale – quali la pesca, il trasporto di merci e il dragaggio – effettuate nelle acque unionali.

La normativa esclude esplicitamente dal regime agevolato le imbarcazioni private da diporto, ossia quelle destinate a uso personale o ricreativo, salvo nei casi in cui tali unità siano effettivamente adibite allo svolgimento di attività commerciali. Ciò può avvenire, in particolare, attraverso la stipula di un contratto di noleggio, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto).

Affinché tale destinazione produca effetti giuridici rilevanti sotto il profilo fiscale e doganale, è peraltro necessario che siano soddisfatti alcuni adempimenti formali. La natura commerciale dell’attività deve risultare anzitutto da una specifica annotazione presso la Camera di commercio territorialmente competente (Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia, sentenza 6 settembre 2023, n. 7362) e tale indicazione deve essere successivamente riportata anche sulla licenza di navigazione.

Sotto il profilo sostanziale vige inoltre il principio secondo cui non è sufficiente che il noleggio rappresenti un’attività commerciale per il noleggiante: è necessario dimostrare in concreto che anche l’utilizzo dell’unità da parte del noleggiatore risponda a criteri di oggettiva commerciabilità (Corte di Giustizia dell’Unione europea, 21 dicembre 2011, C-250/10).

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’onere della prova circa l’effettiva destinazione commerciale dell’imbarcazione grava sul soggetto che richiede l’applicazione dell’agevolazione fiscale (Cass., 5 novembre 2020, n. 24728). Tale prova deve consistere in documentazione completa, verificabile e coerente, idonea a dimostrare non solo la forma giuridica richiesta dalla normativa unionale e nazionale ma anche l’effettivo impiego dell’unità secondo criteri di commerciabilità.

La mera esistenza di un contratto di noleggio o l’interposizione di una società – eventualmente localizzata in un regime fiscale privilegiato – non sono sufficienti qualora l’utilizzo effettivo dell’imbarcazione risulti finalizzato al godimento personale. In assenza dei requisiti richiesti, l’Agenzia delle dogane è legittimata a ricondurre l’imbarcazione alla categoria delle unità da diporto semplici e ad assoggettare l’acquisto di carburante al regime ordinario di imposizione accise.

 

Studio Armella & Associati