A cura di Stefano Comisi

Yacht extra Ue: attenzione al rispetto del termine di 18 mesi di permanenza in acque europee

L'Agenzia delle dogane fa il punto sull’ammissione temporanea

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Marina Molo Vecchio 3
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Con la circolare 10 aprile 2025 n. 8/D l'Agenzia delle dogane è intervenuta per la prima volta dopo la riforma doganale (d.lgs. 141/2024) indicando la prassi di riferimento per l'ammissione temporanea delle unità da diporto. L’Amministrazione ha chiarito che la recente riforma doganale non introduce modifiche sostanziali alle regole già vigenti in materia di ammissione temporanea per le unità da diporto e che, pertanto, bisogna riferirsi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni unionali, che non sono interessate dai cambiamenti intervenuti. Restano pertanto valide le istruzioni operative già fornite in precedenza.

Con la circolare in commento viene ribadito che il solo ingresso dell’imbarcazione nelle acque territoriali di uno Stato membro (ossia entro 12 miglia dalla costa) vincola l’unità al regime di ammissione temporanea, salvaguardando comunque la facoltà dell’armatore o del comandante di attestare la data di arrivo e facilitare il calcolo del termine di 18 mesi. Ricordiamo, infatti, che, decorso tale termine, l’imbarcazione deve essere necessariamente importata definitivamente (con conseguente assolvimento di dazi e Iva), riesportata o vincolata ad un altro regime.

La circolare pone altresì l’accento sulla distinzione tra i c.d. “private yacht” e i “commercial yacht”, specificando che per questi ultimi non si applicano i termini di accertamento del regime doganale previsti per le imbarcazioni private, bensì quelli di cui all’articolo 217 del regolamento delegato al Codice doganale UE (Reg. Ue 2015/2446), ossia “il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto”.

È confermata anche per le imbarcazioni ad uso commerciale la possibilità di effettuare, in regime di ammissione temporanea, lavorazioni di manutenzione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo o del tender, finalizzate a conservare il bene e a garantirne l’utilizzo, il tutto senza obbligo di prestare garanzia fideiussoria. Quest’ultima è invece richiesta in caso di lavorazioni capaci di alterare le caratteristiche dell’imbarcazione o che ne aumentino sensibilmente il valore o le performance (circostanze che impongono il ricorso al regime doganale del perfezionamento attivo).

 

Studio Armella & Associati