IVA in alto mare: nessuna agevolazione se la locazione non è commerciale
Se una nave viene data in locazione a soggetti che la utilizzano al di fuori di qualsiasi attività economica, non sono soddisfatte le condizioni per l’esonero dall’Iva
IVA in alto mare: nessuna agevolazione se la locazione non è commerciale
Se una nave viene data in locazione a soggetti che la utilizzano al di fuori di qualsiasi attività economica, non sono soddisfatte le condizioni per l’esonero dall’Iva
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Accedi RegistratiL’Agenzia delle Entrate si è pronunciata su un quesito che riguardava un’imbarcazione impegnata in attività di ricerca scientifica. La nave era stata ceduta in comodato d’uso gratuito da un istituto ad un armatore, che si era obbligato ad attrezzarla per la navigazione e a noleggiarla solo ed esclusivamente all’istituto per un numero prestabilito di annualità. Tra le parti vi era dunque un cd. "contratto di gestione armatoriale".
Alle Entrate è stato chiesto se tale contratto potesse essere ricompreso tra le operazioni che fruiscono della non imponibilità Iva. L’Agenzia, nella risposta a interpello 31 gennaio 2023, n. 175, ha stabilito due condizioni per poter concedere tale agevolazione: che l’imbarcazione sia destinata alla navigazione in alto mare e che il contratto sia riconducibile allo svolgimento di un’attività commerciale.
Per quanto riguarda il primo requisito, come noto, è necessaria una dichiarazione specifica che attesti la sussistenza di tale condizione preliminare. Secondo la legge di bilancio 2021, un’imbarcazione si considera destinata alla navigazione in alto mare se nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, nell’anno in corso, ha effettuato un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%. Si precisa che per viaggio in alto mare si intende il tragitto tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali (12 miglia dalla costa).
Per quanto riguarda il carattere commerciale dell’attività svolta, l’Agenzia ha richiamato quanto stabilito dalla circolare n. 43/2011, in cui si precisa che la non imponibilità Iva si applica solo se l’imbarcazione è utilizzata direttamente nell’esercizio di attività commerciale. In tal senso, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 22 dicembre 2010 C-116/10, ha chiarito che se una nave viene data in locazione a soggetti che la utilizzano al di fuori di qualsiasi attività economica, non sono soddisfatte le condizioni per l’esonero dall’Iva.
Nel caso in esame, il contratto di gestione armatoriale riguardava l’affidamento di un’imbarcazione da ricerca scientifica e l’armatore non poteva utilizzarla per altri scopi di natura commerciale. Pertanto, non sussisteva il secondo requisito di cui sopra (riconducibilità del contratto allo svolgimento di un’attività contrattuale).
Studio legale Armella & Associati