No all’Iva per le operazioni di cantiere su navi e imbarcazioni extra UE

Va provato il regime di importazione temporanea

19 March 2019 | di Stefano Comisi
Versilia Yachting Rendez-Vous 2020
Barche ormeggiate al porto di Viareggio in occasione della Versilia Yachting Rendez-Vous

Capita che una nave, o anche un’imbarcazione, venga temporaneamente importata in territorio italiano (quindi UE) perché sia oggetto di future attività di lavorazione da svolgere in cantiere. Secondo la specifica normativa tributaria in materia, tali attività non sono imponibili IVA (art. 9, comma 1, n. 9 del d.P.R. 633/1972). La legge, tuttavia, richiede specifici requisiti per poter usufruire di tale regime fiscale, comune ad altre tipologie di merci.

Innanzitutto la nave dovrà essere oggetto di determinati trattamenti rientranti tra le seguenti categorie: lavorazione, compreso il montaggio, l’assemblaggio e l’adattamento di altre merci, trasformazione e riparazione, compreso il trattamento e la messa a punto. Il secondo requisito, sul quale si è di recente soffermata la Corte di Cassazione, è il rispetto delle formalità che regolano la permanenza delle imbarcazioni (o navi) nelle acque territoriali UE.

Tali formalità sono regolate da diverse fonti giuridiche, quali il codice della navigazione, un regolamento europeo del 1993 e, soprattutto, la Convenzione Internazionale di Ginevra del 18 maggio 1956, che prevede che i mezzi navali “extra comunitari” possano accedere nel territorio doganale comune europeo tramite un documento di importazione temporanea, che permette di riconoscere l’imbarcazione e di accertare la prestazione di garanzia o il deposito dei diritti e delle tasse di importazione, dettando le condizioni che regolano la futura permanenza nelle acque territoriali.

In Italia l’autorità marittima di primo porto rilascia alle imbarcazioni battenti bandiera estera (extra UE) il cosiddetto “costituto in arrivo“, documento con cui vengono attestate per una durata di 12 mesi le formalità di arrivo e partenza della nave. Tale documento deve poi essere restituito alla nuova partenza verso il porto estero (è del tutto ininfluente la destinazione). In tal modo l’armatore e il cantiere responsabile delle lavorazioni per le quali la nave ha accesso alle acque territoriali, possono provare il regime di temporanea importazione della nave.

In assenza di tale documentazione, che deve essere necessariamente fornita dalla parte privata e non dalla pubblica amministrazione finanziaria, la Cassazione (sentenze 21297 e 21298 del 2018) non ha ritenuto sufficiente a dimostrare l’importazione temporanea la produzione del contratto di appalto sottoscritto tra armatore e cantiere.

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